Tempo di cresime in Diocesi. Nota del Vescovo per la scelta di padrini e madrine

Si ritiene opportuno richiamare le disposizioni e gli orientamenti della Chiesa anche su questo aspetto della Confermazione. I criteri per la scelta dei padrini della cresima sono indicati dal can. 893 del Codice di Diritto Canonico, che rinvia a quanto prescritto dal can. 874 per i padrini del battesimo. Va detto subito che non possono fungere da padrini i genitori: ciò è chiaramente escluso dal can. 874 § 1,5°. Il ruolo dei padrini è diverso da quello dei genitori. I padrini infatti sono chiamati ad affiancare i genitori nell’educazione cristiana dei figli, rappresentando la sollecitudine materna della comunità cristiana. L’importanza del ruolo dei genitori nella celebrazione della cresima può essere evidenziata in altri modi: ad es. richiamando il loro impegno nella presentazione dei cresimandi al vescovo, nelle preghiere dei fedeli, ecc.

La scelta del padrino spetta ai genitori o a chi ne fa le veci (can. 874 § 1,1°). E’ opportuno che il padrino della cresima sia lo stesso del battesimo (o meglio, uno dei padrini del battesimo, se come accade di solito, vi furono un padrino e una madrina). La persona prescelta dovrà avere compiuto i sedici anni di età (can. 874 § 1,2°).

Il can. 874 § 1,3° prescrive che il padrino sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e l’eucaristia e conduca una vita conforme alla fede e al compito che si assume La natura stessa del compito del padrino esige che nella scelta si seguano non tanto criteri di parentela, di amicizia o di opportunità sociale, ma di esemplarità nella vita cristiana, tenendo conto che il padrino di per sé non rappresenta la famiglia, ma la comunità cristiana che sostiene l’impegno educativo della famiglia.

In questo senso potrebbe essere significativa la scelta per questo compito di persone che nella comunità cristiana esercitano qualche ruolo educativo (ad es. catechisti, animatori) o qualche altro ministero. I genitori dovranno preoccuparsi di scegliere una persona la cui vita sia coerente con la pienezza di testimonianza che deve dare al ragazzo. Pertanto si dovrà trattare di un cristiano che partecipa con regolarità all’eucaristia domenicale e alla vita della parrocchia, in modo da essere di esempio al ragazzo e di poterlo incoraggiare e sostenere a diventare lui stesso membro attivo della comunità cristiana. Alla luce di questo criterio non possono svolgere il compito di padrini coloro che vivono situazioni come matrimoniali irregolari (conviventi di fatto, cattolici sposati solo civilmente, divorziati risposati cf. CEI; Direttorio di pastorale familiare n. 218): tali situazioni, infatti, al di là delle disposizioni soggettive dei singoli, impediscono oggettivamente quella pienezza di testimonianza cristiana che il compito di padrino esige.

E’ opportuno che i parroci informino per tempo le famiglie dei ragazzi che si preparano alla cresima sui criteri per scegliere il padrino e sui requisiti che questi deve avere. Tutti i padrini abbiano la “lettera di idoneità” dalla Comunità Cristiana nella quale vivono la loro vita cristiana.

+ Armando Trasarti

Vescovo