Pillola del giorno dopo-Asur Marche. Reazioni e prese di posizione da Pesaro a Macerata

Arrivano le prese di posizione dei medici marchigiani sulla direttiva diffusa pochi giorni fa da Roberto Malucelli, direttore generale dell’Azienda sanitaria unica regionale (Asur), “Pillola del giorno dopo ed obiezione di coscienza”, nella quale tra l’altro si afferma: “La condotta del medico che rifiuti la prescrizione… (del Norlevo, ndr)” si configura “come contra legem” oltre che “come fatto reato potenzialmente riferibile” a “interruzione di pubblico servizio e “rifiuto di atti di ufficio”. Per Emanuela Lulli, medico di base specializzata in ostetricia e ginecologia di Pesaro, membro dell’Amci e del gruppo locale di Scienza & Vita, “il contenuto della nota è orientato in un’unica direzione: vietare di fatto qualsiasi forma di obiezione di coscienza, sia con riferimento alla normativa sull’interruzione volontaria di gravidanza (legge 194/78) sia con riferimento all’art. 22 del Codice di Deontologia Medica, costringendo di fatto i medici a prescrivere la cosiddetta ‘pillola del giorno dopo’”. Secondo la specialista “appare molto grave che il direttore generale Asur definisca ‘indebito rifiuto’ un atto – la non-prescrizione – che invece è governato e legittimato, sotto il profilo professionale, giuridico e deontologico, dal richiamo all’indipendenza della ‘scienza’ e della ‘coscienza’ del medico”. Lulli auspica un ripensamento del contenuto della nota.”L’obiezione di coscienza prevista dall’art. 9 dalla legge sull’aborto 194/78, è consentita a tutto il personale sanitario per ogni intervento abortivo e un aborto chimico non è meno intervento che un aborto chirurgico”. Lo afferma Giovanni Borroni, anestesista dell’ospedale di Macerata e presidente del gruppo locale di Scienza e vita, commentando la direttiva dell’Azienda sanitaria unica regionale (Asur) “Pillola del giorno dopo ed obiezione di coscienza” che sembra, di fatto, costringere i medici Asur a prescriverla. “Il rispetto dell’obiezione di coscienza – sottolinea Borroni – è elemento fondativo dei diritti umani, come ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza 467 del 1991”. Per il medico “una deontologia che si rispetti non può obbligare un professionista alla prescrizione di un farmaco ‘non salvavita’ in modo ‘coercitivo'”. Secondo Borroni “la definizione del prodotto da parte della stessa ditta che lo commercializza, come ‘intercezione d’emergenza’ non fa ravvisare come ‘procedura d’emergenza’ la soddisfazione di qualsiasi desiderio si proponga al professionista”.