Per una ordinata celebrazione delle SS. Messe. Disposizioni del Vescovo

trasarti.jpg(testo integrale. Lettera – decreto)
Ad ogni singolo Presbitero
Sarebbe superflua ed insignificante un’insistenza su norme che riguardano aspetti parziali della celebrazione dell’Eucaristia, se in Diocesi non esistessero leggerezze, dovute, forse, alla non conoscenza delle normative canoniche, che fungono da pedagogia per non incorrere in abusi e in scandalo per i fedeli… E’ fatto obbligo all’Ordinario Diocesano di vigilare, incoraggiare ed ordinare. Riconosco, in molti, la generosità pastorale, la trasparenza e l’educazione serena del popolo di Dio. La normativa seguente riguarda solo il numero, gli orari delle celebrazioni e le offerte dei fedeli date al ministro in vista d’intenzioni di preghiera.
Ma se le piccole cose sono un indice di realtà più grandi, è nostro dovere verificare se la mancata o scorretta applicazione di canoni, che mettono ordine su quest’aspetto soprattutto quantitativo (numero, orari delle Messe, offerte al ministro), non incrini anche il significato della stessa celebrazione eucaristica.
Il CONCILIO VATICANO II ha ribadito che “Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è ‘Sacramento di unità’, cioè popolo santo radunato sotto la guida dei Vescovi. Perciò appartengono all’intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo esigono” (SC 26). Così “la Chiesa volge attente premure affinché i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede (Celebrazione Eucaristica), ma comprendendolo bene per mezzo dei riti e delle preghiere, partecipino all’azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente” (SC 48).
Un eccessivo numero di celebrazioni all’interno di una stessa comunità parrocchiale, benché risponda alla buona intenzione di favorire la presenza di più persone, di fatto provoca una frantumazione eccessiva del popolo di Dio e non permette di esprimere fino in fondo la sua unità, così come recita la SACROSANCTUM CONCILIUM. Impedisce inoltre al sacerdote un’adeguata preparazione delle singole liturgie e va a scapito di una ministerialità laicale diffusa e di un’animazione, che sono volte a rendere il rito linguaggio di fede vivo, che nasce da una partecipazione consapevole, pia e attiva (Cfr. GdS 10; 32).Un’antica consuetudine
Per ciò che riguarda le offerte al sacerdote, la tradizione è antica, anche se nel corso dei secoli ha subito modifiche di non poco conto. Già nel NT troviamo allusioni alla prassi del mantenimento dei presbiteri da parte delle Chiese ( Cfr. 1 Cor 9,7-14; Lc 10; 1 Tm 5,8). Poi abbiamo la testimonianza che i fedeli portavano durante la celebrazione eucaristica della domenica offerte per la vita della comunità (che includeva anche il sostentamento dei ministri) e l’assistenza ai poveri (sec II – IV). Nell’alto Medio Evo, con lo sviluppo della devozione ai defunti, la progressiva clericalizzazione degli ordini monastici, il cambiamento della prassi penitenziale (penitenza tariffata e commutazione della pena) l’offerta per la vita del ministro diventò sempre più una tariffa legata alla officiatura di messe secondo le intenzioni degli offerenti. Ma in questo modo divenne meno trasparente il dovere ecclesiale di mantenere i ministri del Vangelo, attestato nel Nuovo Testamento.

Compito Evangelico
Il CODICE mantenendo questa prassi, ormai più che millenaria, vuole però riportarla al senso evangelico originario (Can 946) e mette in guardia da eventuali abusi (Can 947). L’umana fragilità giustifica quest’ultimo canone. Infatti la somma in denaro data in occasione della Messa non può essere mai considerata il corrispettivo materiale di una prestazione spirituale (tentazione dei preti) o il prezzo dì acquisto di ‘grazie’ (tentazione dei fedeli). Tutto questo “sarebbe semplicemente simonia”
Una osservanza corretta, una testimonianza trasparente di sobrietà da parte di noi ministri e una buona catechesi popolare potranno scongiurare questo pericolo.
Le disposizioni che seguono rappresentano l’applicazione del Codice di Diritto Canonico e del Decreto della Congregazione per il Clero del 22 febbraio 1991, approvato in forma esplicita dal Sommo Pontefice.

DISPOSIZIONI

1 NUMERO DELLE MESSE
La legge della Chiesa raccomanda ai Sacerdoti la celebrazione quotidiana della Messa (Can. 904), poiché sempre l’Eucaristia è azione di Cristo e della Chiesa. Ogni sacerdote, senza ricorrere ad alcun permesso dell’Ordinario, può concelebrare, a condizione però che l’utilità dei fedeli non richieda o consigli diversamente.
a Per la celebrazione di due Messe nei giorni feriali o festivi (binazione) e per la celebrazione di tre Messe nelle domeniche e nelle feste di precetto (trinazione) è necessaria la licenza dell’Ordinario e – per l’uso abituale – non può essere presunta. Nei giorni feriali l’Ordinario concede la binazione per ‘giusta causa’, ma la trinazione solo per necessità improvvisa.
b La ‘giusta causa’ per poter ‘binare’ e la ‘necessità pastorale’ per poter ‘trinare’ siano valutate dai presbiteri tenendo nella dovuta considerazione sia il significato comunitario della Messa sia il rapporto della singola Parrocchia con le altre Parrocchie della stessa Unità Pastorale e Vicaria Foranea. L’Ordinario concederà la licenza a fronte dell’ordinamento delle Messe proposte dalle singole Parrocchie nel contesto dell’Unità Pastorale e della Vicaria (Can. 905).
c L’Ordinario Diocesano non può concedere la 4° celebrazione. In ogni caso si curi che le celebrazioni delle Messe si svolgano nel rispetto delle esigenze liturgiche (senza fretta e senza riduzioni), pastorali (come ad esempio il giusto tempo per il Sacramento della Riconciliazione e l’incontro di saluto del sacerdote con la comunità) e spirituali (lo stesso sacerdote non deve essere spiritualmente ‘svuotato’ dall’eccessivo carico psicologico o fisico delle Messe).
2 ORARI DELLE MESSE
a I sacerdoti devono concordare gli orari delle celebrazioni delle Sante Messe sia festive che feriali tenendo conto delle reali necessità dei fedeli e avendo cura di evitare sovrapposizioni e ancor più inammissibili ‘concorrenze’, nonché un numero eccessivo di Sante Messe in una circoscrizione ristretta. Devono, inoltre, distribuire le celebrazioni in orari differenziati tra le varie chiese, in modo da offrire diverse opportunità a quei fedeli che, per necessità, non possono intervenire alle celebrazioni parrocchiali.
b Il Vicario Foraneo porta a conoscenza della Curia Diocesana sia il numero e gli orari delle Messe concordati nella Vicaria. Il Vicario Generale e il Vicario Pastorale valuteranno le proposte presentate e – ove necessario – potranno aiutare nella comune ricerca della soluzione pastorale più saggia e opportuna circa il numero e il luogo delle Sante Messe.
c Si fa obbligo anche ai Religiosi e alle Religiose di inserire in questa programmazione vicariale le celebrazioni tenute nelle loro chiese: è indispensabile che tali celebrazioni nei giorni festivi diventino ‘parrocchiali’, cioè integrate nell’armonico programma delle parrocchie.
d Chiediamo che, nei giorni domenicali e festivi, si evitino abitualmente le Sante Messe negli Oratori e nelle Chiese, anche delle Confraternite, a meno che esse non fungano da ‘succursali’ della Chiesa Parrocchiale. Una tale disposizione si fa tassativa quando l’Oratorio è vicino o vicinissimo alla Chiesa parrocchiale.
3 OFFERTE PER LA MESSA
a E’ antica e costante consuetudine che, per la celebrazione della Messa per una determinata intenzione, i fedeli offrano al sacerdote un contributo economico per le necessità della Chiesa e per il sostentamento dei suoi ministri. E’ tuttavia raccomandato ai Sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta (Can 945). Per norma generale, devono essere applicate Messe distinte secondo le intenzioni di coloro per i quali singolarmente l’offerta, anche se esigua, è stata data e accettata (Can 948).
Il sacerdote può accettare per sé soltanto l’offerta di una S.Messa. Le offerte in occasione di messe “binate” o “trinate” vanno consegnate all’Ordinario, che le destinerà ai fini stabiliti dal Diritto.
a La Congregazione per il Clero, con Decreto del 22 febbraio 1991, approvato in forma esplicita dal Sommo Pontefice, ha stabilito le seguenti norme per le Messe pluriintenzionali:
– Nel caso che gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti, consentano liberamente che le loro offerte siano cumulate con altre in un’unica offerta, si può soddisfarvi con una sola Santa Messa, celebrata secondo un’unica intenzione detta “collettiva”.
– Deve essere pubblicamente indicato il giorno, il luogo e l’orario in cui tale Messa sarà celebrata, ma non più di due volte alla settimana.
– Al celebrante è lecito trattenere per sé soltanto l’elemosina stabilita nella Conferenza Episcopale Regionale per l’applicazione di una Messa. La somma residua eccedente tale offerta deve essere consegnata all’Ordinario, che la destinerà ai fini stabiliti dal Diritto (Can. 946).
b Si tenga presente che le Messe ‘collettive’ costituiscono una eccezione alla vigente Legge canonica. Pertanto ogni abuso in proposito potrebbe ingenerare progressivamente nei fedeli la desuetudine di offrire l’obolo per la celebrazione di Sante Messe secondo intenzioni singole, estinguendo un’antichissima consuetudine. I Sacerdoti che ricevono offerte particolari di sante Messe in grande numero, non potendovi soddisfare personalmente entro un anno (Can. 953), invece di respingerle, devono trasmetterle al proprio Ordinario per i bisogni di altri sacerdoti (Can 955-956).
4 REGISTRO DELLE MESSE E MESSE “PRO POPULO”
a Il Parroco, il Rettore di una Chiesa in cui si accettano Messe da celebrare, sono tenuti ad avere un registro nel quale vanno annotati l’intenzione di Messa e l’avvenuta celebrazione (Can 958.1)
b Il Parroco è obbligato, come il Vescovo, a celebrare la Santa Messa per le necessità della comunità parrocchiale nelle singole domeniche e nelle feste di precetto.

Dalla Residenza Vescovile di Fano, 29 novembre 2009
Prima Domenica di Avvento

+ Armando Trasarti
Vescovo

Prot. N. 204/09-XIX
Visto il Decreto della Congregazione del Clero, Mos Iugiter del 22 febbraio 1991, relativo alla celebrazione di Sante Messe con intenzione “collettiva” approvato dal Sommo Pontefice;
Visto i disposti del CJC 955 e 956
Volendovi dare attuazione nella nostra Diocesi

con il presente atto
stabiliamo

che le offerte delle Sante Messe “cumulative o plurintenzionali” – data l’emergenza economica di questo periodo – siano destinate al fondo delle caritas parrocchiali sia per l’anno 2009 che per il prossimo anno 2010.

Dalla Residenza Vescovile di Fano, 29 novembre 2009
Prima Domenica di Avvento

+ Armando Trasarti
Vescovo

 

Mons. Cesare Ferri
Cancelliere Vescovile